La comprensione del funzionamento delle istituzioni dell’Unione europea e di come funziona e si svolge il procedimento legislativo è fondamentale per i cittadini e le cittadine dei Paesi membri al fine di maturare una piena consapevolezza dell’importanza del diritto dell’Unione europea in una vastità di settori della nostra vita quotidiana.
Le istituzioni dell’Ue sono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea e il Consiglio europeo, al quale si affiancano la Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte dei Conti europea, istituzioni di controllo rispettivamente giurisdizionale e contabile, e la Banca Centrale Europea (BCE), istituzione cardine nel settore della politica economica e monetaria.
Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è un’importante sede del dibattito politico e del processo decisionale a livello dell’Unione europea. Si tratta dell’unico organo dell’Ue a elezione diretta: è composto da 705 eurodeputati/e, eletti/e ogni 5 anni dai cittadini e cittadine dei 27 Stati membri a suffragio universale diretto, libero e segreto. Il numero di deputati e deputate eletti/e in ciascuno Stato membro è proporzionale alla sua popolazione e all’Italia spettano 76 seggi. Gli europarlamentari possono formare gruppi in base al loro schieramento politico e non per nazionalità. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.
Il Parlamento europeo, congiuntamente al Consiglio, adotta il bilancio dell’Ue ed esercita la funzione legislativa, sulla base delle proposte presentate dalla Commissione.
Inoltre, svolge funzioni consultive e di controllo politico sulle istituzioni esecutive dell’Ue, in particolare sulla Commissione: il Parlamento può concedere o negare l’approvazione alla nomina dei singoli commissari e ha il potere di far dimettere la Commissione nel suo insieme approvando una mozione di censura.
Il Consiglio
Il Consiglio (dell’Unione europea) svolge la funzione legislativa insieme al Parlamento e interviene nel coordinare le politiche nazionali. Il Consiglio non ha membri permanenti, bensì si riunisce in dieci formazioni a cui prendono parte i rispettivi ministri dei 27 Stati membri, tra le quali quelle Agricoltura e pesca (Agrifish), che ha competenza sul benessere animale.
Le sessioni si svolgono nei mesi di aprile, giugno e ottobre e sono convocate e presiedute dal ministro competente del Paese che in quel momento esercita la presidenza semestrale di turno. Oltre ad essere uno dei “colegislatori” dell’Ue insieme al Parlamento, il Consiglio è responsabile del coordinamento delle politiche degli Stati membri; inoltre, definisce e attua la politica estera e di sicurezza comune dell’Ue (PESC) in base agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo.
La Commissione europea
La Commissione europea viene comunemente considerata come il braccio esecutivo politicamente indipendente dell’Ue: si tratta di un organo composto da 27 commissari, (uno per ogni Stato membro) e diretto a promuovere l’interesse generale dell’Ue in un rapporto di totale indipendenza dai governi nazionali.
La Commissione ha la competenza di presentare proposte legislative e di dare esecuzione alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Parlamento e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di presentare proposte legislative. Per di più, esiste anche un importante strumento di democrazia partecipativa, messo a disposizione dei cittadini e delle cittadine dell’Ue: si tratta dell’ICE – Iniziativa dei Cittadini Europei – che permette a un milione di cittadini e cittadine provenienti da almeno 7 Paesi dell’Ue di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa in un settore di sua competenza.
Il/la candidato/a alla presidenza viene presentato/a dai capi di Stato o di governo in seno al Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo ed è eletto/a a maggioranza degli europarlamentari; rimane in carica per cinque anni e il suo mandato può essere rinnovato. Il/la Presidente, sentite le proposte degli Stati membri, in seguito all’approvazione dei vari leader nazionali, adotta l’elenco dei candidati commissari. I candidati e le candidate sono collettivamente soggetti/e a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo; infine, questi/e ultimi/e sono nominati/e dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole del 55% degli Stati membri (15 Paesi su 27) o di tanti Stati membri che rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell’UE.
Altre istituzioni
– Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti politici dell’UE. Si riunisce almeno quattro volte l’anno ed è composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Paesi membri, dal/la suo/a Presidente, che è eletto/a a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta, e dall/la Presidente della Commissione. Il Consiglio non è titolare di alcuna funzione legislativa, bensì definisce le priorità e gli orientamenti politici generali dell’Ue.
– La Corte di Giustizia è l’autorità giudiziaria dell’Ue e ha il compito di assicurare, in collaborazione con i giudici nazionali, l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione europea all’interno dei Paesi membri. Più specificamente, la Corte interpreta il diritto dell’Ue su domanda di giudici nazionali; per di più, su iniziativa della Commissione o di un altro Paese membro, controlla che gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto dell’Ue: qualora sia ravvisato un inadempimento, il governo dello Stato membro è tenuto a porvi rimedio immediatamente, onde evitare una seconda procedura che può comportare un’ammenda. Inoltre, controlla la legittimità degli atti dell’Unione europea e, in caso contrario, provvede all’annullamento. La Corte di Giustizia dell’Unione europea comprende due organi giurisdizionali: il Tribunale, composto da due giudici per ogni Paese dell’Ue e la Corte di Giustizia, che comprende un giudice per ogni Stato membro, più undici avvocati generali. Giudici e avvocati generali sono designati congiuntamente dai governi nazionali per un mandato di sei anni rinnovabile tra le personalità delle più alte funzioni giurisdizionali, che siano in grado di fornire le idonee garanzie di indipendenza e di soddisfare le condizioni richieste per l’esercizio.
Come nascono le leggi in Europa?
La procedura legislativa ordinaria è il principale procedimento decisionale utilizzato per adottare atti legislativi dell’Ue e può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
- la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio;
- se il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungono un accordo circa il testo della proposta legislativa in prima o seconda lettura, l’atto è adottato.
- Se l’accordo non è raggiunto, viene convocato un comitato di conciliazione;
- approvazione del testo in sede di comitato di conciliazione;
- se in terza lettura le due istituzioni accettano il testo approvato dal comitato di conciliazione, l’atto legislativo è adottato in forma di direttiva (che impone ai Paesi membri di conseguire determinati obiettivi, lasciando al tempo stesso la libertà di scegliere come realizzarli),, regolamento (che invece si applica automaticamente in tutti gli Stati membri) o decisione (direttamente applicabile nei confronti di Stati membri o imprese.
Se in una fase della procedura, la proposta è respinta, oppure il Parlamento europeo e il Consiglio non giungono a un accordo, la proposta non è adottata e la procedura si conclude.