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L’importanza dell’UE per gli animali

In questo articolo facciamo chiarezza sulle competenze di Bruxelles nell'ambito della protezione degli animali.

La normativa dell’Ue garantisce degli standard di tutela del benessere animale tra i più elevati al mondo e l’Unione europea è riconosciuta come leader globale in questo settore. La normativa in questione pone le proprie basi nell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che riconosce il carattere di esseri senzienti degli animali e invita sia l’Unione europea che gli Stati membri a tenerne conto.

La disciplina europea riguarda gli animali allevati, nelle varie fasi di allevamento, trasporto e macellazione; gli animali domestici, con il fine di combattere la crudele pratica del commercio illegale di cani e gatti; gli animali selvatici e quelli utilizzati ai fini della sperimentazione scientifica.

Animali allevati

L’Ue è intervenuta a cavallo degli anni Novanta e Duemila nel settore degli animali allevati con lo scopo di fissare un livello minimo di protezione del loro benessere, tra cui la previsione di requisiti di controllo da parte degli addetti che li accudiscono, gli standard minimi di spazio dove detenere gli animali in allevamento e durante il trasporto, le regole relative alla loro alimentazione e abbeveraggio e la durata massima dei viaggi. Tuttavia, si tratta di una normativa obsoleta, che necessita di una revisione, tenendo conto dei progressi scientifici e sociali avvenuti negli ultimi venti anni e del riconoscimento di animali come esseri senzienti da parte del TFUE nel 2007.
L’aumento dell’interesse rispetto al tema del benessere animale nell’opinione pubblica è continuato anche negli ultimi anni: i dati dell’Eurobarometro di maggio 2021 hanno registrato l’urgenza di assicurare una maggiore tutela del benessere animale, richiesta dall’82% dei cittadini e cittadine; per di più, un sondaggio somministrato dalla Commissione europea a marzo 2023 ha evidenziato che il 90% dei cittadini e cittadine europee richiede il rispetto di “requisiti etici di base” nell’allevamento, e il 60% si dice disposto a spendere di più per acquistare prodotti provenienti da sistemi di allevamento rispettosi del benessere degli animali.

Tuttavia, la Commissione, che, prendendo atto di tali dati, aveva promesso, entro il 2023, una completa revisione della normativa sul benessere animale in ogni fase dell’allevamento, ha ceduto alle pressioni della lobby dell’industria zootecnica e ha disatteso l’impegno formalmente preso.

Il 7 dicembre 2023, la Commissione si è infatti limitata a presentare una proposta legislativa sul trasporto di animali vivi. Ciononostante, la proposta consente ancora il trasporto di animali vivi verso Paesi terzi, con viaggi molto lunghi, in cui non possono beneficiare della protezione legale che ricevono nell’Unione europea; inoltre, prevede ancora il trasporto di animali in mare, senza limiti di tempo, poiché questo tipo di viaggi è esentato da qualsiasi restrizione. Il testo non fornisce una protezione sufficiente neanche per gli animali particolarmente vulnerabili come quelli gravidi e non svezzati, che saranno comunque trasportati e costretti a lunghe tratte.

Per di più, sono assenti misure adeguate per proteggere gli animali in condizioni di temperature e umidità estreme e non ci sono indicazioni sulle azioni necessarie in caso di interruzione del trasporto.

Animali d’affezione

Per limitare il fenomeno del commercio illegale di cani e gatti, il 7 dicembre 2023, la Commissione ha presentato una proposta di riforma della legislazione Ue sul benessere di questi animali, che si basa sul principio che cani e gatti debbano essere tenuti in modo da rispettare i loro bisogni primari e permettere loro di esprimere i comportamenti propri della loro specie. Più precisamente, la proposta è diretta ad assicurare migliori standard di benessere; maggiore tracciabilità per consentire alle autorità di monitorare e controllare meglio l’allevamento, il commercio e la movimentazione degli animali; maggiori controlli sugli allevamenti e sulle importazioni, in quanto a cani e gatti provenienti da Paesi terzi dovrà essere garantito il rispetto di questi stessi standard di benessere; maggiore preparazione dei custodi di cani e gatti.

Animali selvatici

La Direttiva “Uccelli” del 1979 e la Direttiva “Habitat” del 1992 costituiscono la disciplina comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e della fauna selvatica.

La Direttiva “Uccelli” riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l’obiettivo di proteggere gli habitat di circa 500 specie di uccelli selvatici che vivono in natura nel territorio dell’Ue. La Direttiva” Habitat ha il fine di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione di specie rare, minacciate o endemiche, assicurando il mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.
L’Ue ha, inoltre, adottato una serie di misure volte alla tutela dei cetacei: è vietata la caccia, cattura e uccisione di balene e delfini nelle acque territoriali dell’Ue, nonché il loro disturbo e il commercio di prodotti da essi derivati, compresi i cetacei provenienti da Paesi terzi. In aggiunta, l’Ue ha sempre promosso la piena attuazione della moratoria sulla caccia commerciale alle balene, in vigore dal 1986.

Sperimentazione animale

Nel 2004, è stato introdotto il divieto di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti e nel 2009  tale divieto è stato esteso ai singoli ingredienti, fatta eccezione per alcuni di essi che, al tempo, non prevedevano alternative cruelty-free. È stata, perciò, disposta una deroga per il controllo sulla sicurezza dei suddetti prodotti fino al 2013, anno nel quale è entrato in vigore anche il divieto assoluto di vendere o importare prodotti e ingredienti cosmetici sperimentati sugli animali. Tuttavia, esistono eccezioni ai divieti imposti nel 2013: ad esempio, possono ancora essere compiuti test sugli animali per la commercializzazione di ingredienti creati per fini non cosmetici – alimentari, farmacologici – ma comunque utilizzati anche in campo cosmetico. È inoltre ammessa la sperimentazione animale ai fini del controllo delle sostanze chimiche con cui vengono a contatto operatrici e operatori dell’industria o che possono essere rilasciati nell’ambiente.

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